richiesta di cittadinanza italiana per residenza

La richiesta di cittadinanza italiana per residenza è prevista dall’art. 9 della Legge n. 91/92 sulla cittadinanza. Tale legge stabilisce che la cittadinanza “può essere concessa” allo straniero, per cui si tratta di un processo caratterizzato da un’ampia discrezionalità, a differenza della naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano.

Si può presentare la domanda dopo un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano (cioè dopo la registrazione alla popolazione residente del comune) che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni.

Bisogna tenere presente che alcuni stati esteri non ammettono la doppia cittadinanza. Quindi è consigliabile verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.

E’ possibile controllare lo status della pratica accedendo alla pagina dedicata all’argomento del Ministero dell’Interno, tramite SPID al protocollo K10 inviato dalla Prefettura al richiedente dopo la presentazione dell’istanza. Finché non compare sul sito la scritta che l’istruttoria è stata conclusa, la domanda per la cittadinanza è ancora in trattazione.

La richiesta di cittadinanza per residenza ha una “doppia” istruttoria che non è visibile attualmente dal richiedente sul sito del Ministero dell’Interno.

Nella prima fase dell’istruttoria la Prefettura controlla che la documentazione presentata è corretta e veritiera, emettendo un parere sulla domanda. Successivamente la pratica passa al Ministero dell’Interno che fa una seconda valutazione. Entrambi pareri possono non essere uguali.